1. È istituita la provincia di Sala Consilina nell'ambito della regione Campania.
2. La circoscrizione della provincia, con capoluogo Sala Consilina, comprende i comuni di Alfano, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitàcolo, Caggiano, Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pìttari, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Ispani, Laurino, Laurito, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadàspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tànagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsàia, Tortorella, Vibonati.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla istituzione della provincia di Sala Consilina.
1. La provincia di Salerno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda provincia di Sala Consilina, da effettuare
1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Sala Consilina hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Salerno.
2. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Sala Consilina, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui all'articolo 2, comma 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per l'elezione dei consigli delle province di Salerno e di Sala Consilina, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Salerno per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno, in via provvisoria,
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni, di cui al comma 2 dell'articolo l, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Sala Consilina.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Sala Consilina, a decorrere dalla data del loro insediamento.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.