PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Sala Consilina nell'ambito della regione Campania.
      2. La circoscrizione della provincia, con capoluogo Sala Consilina, comprende i comuni di Alfano, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitàcolo, Caggiano, Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pìttari, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Ispani, Laurino, Laurito, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadàspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tànagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsàia, Tortorella, Vibonati.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla istituzione della provincia di Sala Consilina.

Art. 2.

      1. La provincia di Salerno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda provincia di Sala Consilina, da effettuare

 

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con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Sala Consilina hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Salerno.
      2. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Sala Consilina, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per l'elezione dei consigli delle province di Salerno e di Sala Consilina, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio

 

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dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sala Consilina degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. Lo statuto provinciale determina la dislocazione degli uffici e dei servizi dell'amministrazione provinciale nel capoluogo della nuova provincia.
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.375.702 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Salerno per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno, in via provvisoria,

 

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la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi di spettanza della provincia di Sala Consilina.

Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni, di cui al comma 2 dell'articolo l, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Sala Consilina.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Sala Consilina, a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.